STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale Circolo Culturale Amici del Museo APS

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: Circolo Culturale Amici del Museo APS, con sede nel Comune di Cento (FE), frazione Renazzo, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione è indipendente, aconfessionale e apartitica.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell’art. 5 del codice del terzo settore l’Associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42, e successive modificazioni;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
1. promuovere, diffondere e sostenere, a livello locale, l’interesse per la cultura, nelle variegate forme in cui si manifesta: dall’arte alla musica, dal teatro alla tradizione popolare, dalla storia alla letteratura, dal costume alla società;
2. incentivare la scoperta e la valorizzazione delle radici culturali che caratterizzano il passato e il presente della comunità renazzese e delle comunità limitrofe;
3. valorizzare il Museo “Sandro Parmeggiani” di Renazzo e altri luoghi storici del territorio;
4. stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l’esercizio delle sue attività;
5. collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
6. raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi
7. svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali: conferenze, visite, mostre, spettacoli, pubblicazioni, concerti, letture pubbliche ed altro, finalizzate alla fruizione, all’approfondimento e alla divulgazione di tematiche culturali generali connesse agli scopi dell’Associazione.
Le attività di cui al comma precedentesono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

 

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1) quote e contributi degli associati;
2) eredità, donazione e legati;
3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 4 – Membri dell’Associazione

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Possono essere soci le persone fisiche.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

 

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
La qualità di socio si perde:
• per decesso;
• per recesso;
• per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
• per esclusione;
• per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. (trenta giorni) contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:
• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• godere dell’elettorato attivo e passivo; per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale
• prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che risponderà entro 15 (quindici) giorni.
I soci sono obbligati a:
• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
• versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

 

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo, che è l’organo di amministrazione;
• il Presidente;
• l’Organo di Controllo, che verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117
• il Revisore Unico Legale dei Conti, che verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.31 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
L’Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.
Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

 

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e comunque iscritti nel libro soci da almeno 20 giorni prima della data di svolgimento di ogni assemblea. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe fino a che il numero degli associati rimane inferiore a 500. Oltre i 500 associati il numero delle deleghe consentite sale a 5.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali:
• approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
• stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
• elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
• si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
• delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a sette, eletti dall’Assemblea dei soci. Tuttavia, per assicurare un’equilibrata rappresentatività degli iscritti, l’Assemblea ordinaria elettiva può deliberarne la diminuzione o deliberare l’aumento, prima dell’elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a un quinto dei soci iscritti.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo. Nel caso in cui non vi siano più soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
Il Consiglio Direttivo:
• nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone bilancio o rendiconto;
• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
• delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno, ed ogniqualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:
• presiedere il Consiglio Direttivo stesso nonché l’Assemblea dei soci;
• presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e stabilirne l’ordine del giorno;
• coordinare l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

 

Art. 12 – Organo di Controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall’assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all’art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 13 – Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.

Art. 14 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

 

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

 

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

Art. 18 – Registrazione ed esenzione da imposta di bollo
Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.